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Ordinanza — n. 51025/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and insufficient argumentation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on grounds of insufficient motivation and inadequate evaluation of prior records. The court rejected these claims, noting that the territorial court had already thoroughly examined alternative evidence sources and provided a logically sound justification for the specific sentence applied.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely factual objections without legal merit or fail to demonstrate a specific violation of the law regarding the court's reasoning.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal sentencing discretion prior records court costs criminal procedure logical coherence motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28377/23 CAPPELLANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLANO ROMANO nato a SANREMO il 07/04/1977 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28377/23 CAPPELLANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 4);

Ritenuto, quanto al secondo motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale là dove ha rappresentato la presenza di ben tre precedenti specifici diluiti nel tempo, così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato (v. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis