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Ordinanza — n. 51024/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51024/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPIRLI' LUIGI nato a CINQUEFRONDI il 09/08/1994 GULLA' PETRA nato a SANREMO il 05/06/1998 LAROSA SALVATORE nato a BORDIGHERA il 10/04/1986 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28375/23 Spinì + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso di tutti gli imputati;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 51024/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28375/23 Spinì + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso di tutti gli imputati;

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale censura dell'apprezzamento delle prove responsabilità penale altri capi d'accusa prova liberatoria prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPIRLI' LUIGI nato a CINQUEFRONDI il 09/08/1994 GULLA' PETRA nato a SANREMO il 05/06/1998 LAROSA SALVATORE nato a BORDIGHERA il 10/04/1986 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28375/23 Spinì + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso di tutti gli imputati;

Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso di Spirlì, con cui si denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per i due episodi estorsivi contestati (capi 3 e 4), attengono a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 19-21); Ritenuto parimenti che, con riferimento al primo motivo di ricorso di Larosa con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui al capo 2), esso è versato in fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova con particolare riguardo all'attendibilità del teste Lorenzo Buldo (v. pag. 29);

Ritenuto infine, quanto ai motivi di censura di Larosa e Gullà attinenti al trattamento sanzionatorio, che i ricorrenti non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale; rilevato infatti che circa la mancata concessione delle attenuanti generiche a Gullà, i giudici di appello hanno rappresentato che gli elementi positivi emersi sono già stati valutati ai fini del riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" e che il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sarebbe pertanto eccentrico (pag. 24); che, quanto a Larosa, le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C