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Ordinanza — n. 51023/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of argument regarding statutory mitigation under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the lower court found no positive elements to support this claim. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide a specific argument challenging the territorial court's reasoning on the absence of such mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to provide a specific argument challenging the lower court's reasoning on the non-acknowledgment of statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code lack of specific argument court costs and fine attenuazione della pena persecuzione dei Tamil riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28373/23 TAJMOUTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMOUTI ANUR nato il 08/11/1990 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28373/23 TAJMOUTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto all'unico motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, oltre alla presenza di un precedente, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il