Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to address specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and challenged the sentencing balance, but the court found the first ground too generic and the second failed to engage with the lower court's specific reasoning on mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide the necessary specificity or substantive engagement required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated in entirely generic terms or fails to confront the specific arguments advanced by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSCI LUNA nato a LIVORNO il 29/05/1994 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28353/23 Cosci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3, laddove si dà atto dell'entità delle lesioni provocate e del danno provocato all'auto di servizio);
Ritenuto che con riguardo al secondo motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale che ha invece riconosciuto la prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis