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Ordinanza — n. 51020/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for drug trafficking as arguments are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Capuzzo Serafino inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing regarding aggravating circumstances, sentencing treatment, and the denial of home detention. The court rejected these claims because the first and third arguments were manifestly unfounded due to the lower court's logical reasoning, while the second argument failed to demonstrate why a more favorable treatment was not granted.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90; Art. 80 d.P.R. 309/90; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments or if the lower court's reasoning is logically sound and adequately supported by the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction aggravating circumstances rejection sentencing treatment review home detention denial traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28343/23 CAPUZZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 80 d.P.R. 309/90
Art. 62-bis cod. pen.
art 80 d.P.R. 309/90
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUZZO SERAFINO CUI 021JEWUI nato a CALTANISSETTA il 29/03/1957 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; I N. 28343/23 CAPUZZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori (si tratta di 23 kg. circa di hashish);

Ritenuto, quanto al secondo motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, oltre alla gravità della condotta, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato; Ritenuto infine, quanto al terzo motivo di ricorso con cui si contesta la negata sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, che esso è manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (là dove si fa riferimento alla condanna riportata per il reato di evasione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d