Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and repetitive arguments regarding witness credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rigione Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to evaluate alternative evidence sources and the denial of a handwriting analysis, arguing these were insufficient for the crime of ideological falsity. The court rejected these claims as they merely reproduced grievances already fully addressed by the appellate court with correct legal reasoning and logical motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce grievances already fully answered by the court of first instance with correct legal reasoning and logical motivation, lacking any new evidence or distinct legal argument.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGIONE MASSIMO nato a NAPOLI il 23/07/1971 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28339/23 Rigione OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 9-10);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato svolgimento della richiesta perizia grafica sia meramente riproduttivo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito compiuta risposta, laddove ha rappresentato che, trattandosi di falsità ideologica, ne deriva l'irrilevanza della verifica, tramite perizia grafica, della eventuale falsità materiale della sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità all'assunzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso