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Ordinanza — n. 51018/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments regarding first-instance decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments against the first-instance judgment. The appellant's defense merely cited legal norms without critically engaging with the factual or legal reasons provided in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for explicit and reasoned criticism of the contested ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must explicitly articulate and argue the critical points regarding the factual or legal reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity cassation inadmissibility specific arguments first instance reasoning procedural requirement motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 337 cod. pen
28338/23 MEREU OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEREU SERAFINO nato a NUORO il 10/09/1970 avverso la sentenza del 03/08/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28338/23 MEREU OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d