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Ordinanza — n. 51017/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and failure to demonstrate sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51017/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Hammami Akram inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances based on prior convictions. The court rejected these arguments, noting that the territorial court had already thoroughly evaluated alternative evidence sources and provided a logically sound justification for the sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds merely reiterate facts already examined without presenting new evidence or demonstrating a logical flaw in the original court's reasoning regarding responsibility or sentencing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of new evidence generic mitigating circumstances prior convictions sentencing Court of Cassazione motivi di cassazione attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28337/23 HAMMAMI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI AKRAM nato il 02/02/1980 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28337/23 HAMMAMI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 8-9);

Ritenuto, quanto al secondo motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, oltre alla presenza di più precedenti (tra i quali due specifici), che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec