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Ordinanza — n. 51016/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on appeal grounds regarding sentencing and proof evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51016/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the court's reasoning on liability and alternative sentencing. The appellant argued for alternative evidence evaluation and substitution of the penalty with public utility work, but the lower court had already thoroughly assessed these points and cited specific deterrence criteria. Consequently, the court found the grievances lacked specificity and logical flaws, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 36, comma 1, c.p.: Appeals based on vague allegations regarding the evaluation of evidence or the denial of alternative sentencing measures are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and specific.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility substitution of penalty public utility work evaluation of evidence deterrent effect of prior convictions procedural costs logical coherence of reasoning sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28331/23 SANTUCCI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTUCCI ALESSANDRO nato a CASTIGLION FIORENTINO il 25/01/1971 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28331/23 SANTUCCI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Ritenuto inoltre che la censura relativa alla denegata sostituzione della pena con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità, è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali hanno dato atto della assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne e della già concessa espiazione di pena mediante sanzione sostitutiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci