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Ordinanza — n. 51014/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting arguments on statutory mitigation and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for statutory mitigation under Article 385 and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these grounds unsupported. The court ruled that statutory mitigation cannot be raised at the final stage of review and that the lower court correctly assessed the complexity of the non-punishment defense.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Statutory mitigation cannot be raised at the final stage of review; non-punishment requires a complex factual assessment by the lower court.

Parole chiave

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statutory mitigation non-punishment defense final stage review theft conviction Cassation appeal aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
28189/23 Guidarelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 385 cod. pen
28189/23 Guidarelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - relativo all'attenuante di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDARELLI MARIA TERESA nato a ROMA il 12/09/1971 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28189/23 Guidarelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - relativo all'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato le modalità dell'allontanamento; che l'ultimo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d