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Ordinanza — n. 51013/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic grievances lack specificity regarding sentencing balance criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing by alleging a violation of law and a lack of reasoning regarding specific statutory provisions. The court rejected these claims because they were merely repetitive of previously dismissed arguments and lacked the necessary specificity to address the judges' balancing of generic mitigating factors against recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Appeals must be specific and grounded in precise legal reasoning; generic grievances that merely reproduce prior rejected arguments without confronting the specific criteria used by the trial court for sentencing balance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances sentencing balance recidivism mitigation lack of specificity attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28172/23 FIORANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28172/23 FIORANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI TIBERIO nato a ROMA il 05/05/1989 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28172/23 FIORANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel motivo di ricorso che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 2); che il secondo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec