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Ordinanza — n. 51011/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late plea of statutory exemption and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Chiaradonna Desiree inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court ruled that two of the three grounds were mere factual complaints prohibited in a legality review, while the third ground regarding a statutory exemption was not properly raised as an appeal plea. Consequently, the appeal was rejected because it failed to comply with procedural requirements for raising specific defenses.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to procedural rules; mere factual complaints or defenses not previously raised as appeal pleas render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal statutory exemption plea factual complaints review procedural compliance legality review limits reati contro la pubblica autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità uso sproporzionato della forza

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non risulta essere stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 393-bis cod. pen
Ritenuto che l'ulteriore doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non risulta essere stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARADONNA DESIREE' nato a ROMA il 26/11/1996 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • N. 28107/23 CHIARADONNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nei primi due motivi di ricorso non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive;

Ritenuto che l'ulteriore doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci