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Ordinanza — n. 51010/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding statutory mitigating circumstance under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to justify the denial of a specific mitigating circumstance. The appellate court had explicitly grounded its decision in established factual criteria, which the supreme court deemed unassailable in a review of legality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on alleged lack of motivation for denying a statutory mitigating circumstance is inadmissible if the lower court's decision is fully justified by specific, unassailable factual criteria.

Parole chiave

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lack of motivation statutory mitigating circumstance penal code article 62 cassation inadmissibility factual criteria procedural costs Italian criminal law motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28101/23 CHINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIHI MOHAMMED WAJDI nato il 27/03/1990 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28101/23 CHINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Ritenuto che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso