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Ordinanza — n. 51009/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic repetition of lower court's correct reasoning on sentencing severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific minor offense category, but the court found these arguments merely repetitive of previously examined grievances. The court emphasized that the substantial quantity of 190 packages made the offense severe, rendering the appellant's claim legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990: An appeal based on generic repetition of arguments already properly examined by the lower court, which correctly identified the severity of the offense based on quantity, is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances sentencing severity drug trafficking quantity lower court review traffico grave di stupefacenti bene sequestrato abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
28090/23 PERSEU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSEU DANIELE nato a ROMA il 22/03/1992 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28090/23 PERSEU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nei due motivi di ricorso che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l'importanza del dato ponderale e della suddivisione in 190 involucri, dati incompatibili con il riconoscimento della "fattispecie lieve", in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso