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Ordinanza — n. 51008/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-punishment grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51008/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a conviction for attempted robbery, claiming lack of subjective intent and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the subjective intent argument was merely repetitive of the appellate judgment, while the non-punishment ground was not formally raised as a specific appeal reason, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals must be specific and new grounds not previously raised in the appellate act are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishment ground procedural requirement subjective intent attempted robbery conviction motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 385 cod. pen.
28076/23 Bennardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
28076/23 Bennardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDO FRANCESCO nato a COSENZA il 16/05/1982 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28076/23 Bennardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 2 e 3);

Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il