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Ordinanza — n. 51006/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding personal use detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51006/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Bacci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bacci argued that the lower court failed to recognize the detention of the substance for personal use, a point he claimed required re-examination. The court rejected this, ruling that the issue was already fully reviewed and dismissed by the territorial court with correct legal reasoning and logical consistency.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised concern issues already adequately examined and rejected by the territorial court with correct legal arguments and linear reasoning without logical gaps.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack new grounds personal use detention cassation review procedural vices consumo di canapa traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCI FRANCESCO nato a COSENZA il 20/11/1996 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28073/23 BACCI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 1-2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il