Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding recidivism and non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for abandonment of a victim, arguing non-punishment under Article 131-bis and issues regarding recidivism. The court rejected these claims because the lower court properly evaluated the specific circumstances of the conduct and the other arguments lacked the necessary specificity to be examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 60 cod. pen. The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the grounds lack specificity regarding the criteria adopted by the court of first instance, as the assessment of non-punishment requires a complex evaluation of all factual peculiarities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALFA NICOLA nato a CARIATI il 11/11/1991 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28068/23 Calfa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato le modalità dell'allontanamento; che gli altri due motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente condanna e alla denegata disapplicazione della recidiva sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso