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Ordinanza — n. 51004/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for procedural non-compliance and failure to prove prescription. The court rejects arguments regarding multiple offenders and sentencing mitigation. The appeal is inadmissible due to lack of prior deduction of specific grounds. The court also denies civil cost claims as they were not actively pursued. The decision upholds the lower court's conviction and orders the appellant to pay fines. The ruling emphasizes strict adherence to procedural rules in criminal appeals. The court clarifies that mere deposit of a memorandum does not constitute active defense. The judgment confirms the finality of the first-instance judgment on the merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Giovanni Campisano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Campisano argued that the lower court failed to apply non-prosecution clauses and mitigation rules, but these grounds were not previously raised in the appeal as required by law. The court held that the statute of limitations had not expired and that the appeal lacked the necessary procedural foundation. Consequently, the appeal was rejected, and the original conviction for the crime under Article 341-bis of the Penal Code stands.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 2 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen. Appeals must strictly adhere to procedural requirements for raising grounds; failure to deduce specific arguments prior to the appeal renders them inadmissible, and the statute of limitations is calculated based on suspension periods applicable to the offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural non-compliance statute of limitations suspension sentencing mitigation failure non-prosecution clause application procedural costs award Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen.), non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente sulla sussistenza dell'elemento psicologico e sulla portata offensiva delle farsi profferite;
Art. 131-bis cod. pen.
ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo, secondo e terzo motivo di ricorso (attinenti alla presenza di più persone, mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla pretesa sussistenza dell'attenuante ex art.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
e alla pretesa sussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen.), non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 341-bis cod. pen.
28067/23 CAMPISANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
28067/23 CAMPISANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo, secondo e terzo motivo di ricorso (attinenti alla presenza di più persone, mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen.), non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente sulla sussistenza dell'elemento psicologico e sulla portata offensiva delle farsi profferite;

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISANO GIOVANNI nato a CASSANO ALLO IONIO il 11/04/1977 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28067/23 CAMPISANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo, secondo e terzo motivo di ricorso (attinenti alla presenza di più persone, mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla pretesa sussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen.), non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente sulla sussistenza dell'elemento psicologico e sulla portata offensiva delle farsi profferite;

Ritenuto infine che la prescrizione, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non si era affatto maturata prima della sentenza impugnata, dovendosi tenere conto degli indicati periodi di sospensione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec