Cassation court dismisses appeal claiming nullity due to lack of translation, ruling it did not prejudice the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the failure to translate the defendant into court rendered the second instance judgment null. The court found that the lack of translation did not affect the procedural relationship or cause prejudice since no prejudicial proceedings occurred and the case was later renewed due to a judge's change. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 590 c.p.p.: The failure to translate the accused into court does not constitute grounds for nullity if the proceedings did not cause prejudice to the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA FRANCESCO nato a COSENZA il 26/06/1990 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 28066/23 Spina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 3 ottobre 2023; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (e ribadito con la citata memoria) - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell'imputato in udienza - è manifestamente infondato, dal momento che, come ampiamente argomentato a pag. 4 del provvedimento irnpugnatoi la mancata traduzione dell'imputato all'udienza del 26 marzo 2018 non ha inciso sul rapporto processuale, non essendosi proceduto ad alcuna attività processuale di pregiudizio per l'imputato e che in data 25 gennaio 2019 si è proceduto alla rinnovazione di tutti gli atti del processo in ragione del mutamento della persona fisica del giudice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il