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Ordinanza — n. 51002/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to non-application of pecuniary penalty increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant challenged a second-instance judgment for failure to apply a pecuniary penalty increase under Article 73, paragraph 4, of the relevant decree. The court ruled that the omission of this specific aggravating circumstance did not constitute a ground for cassation, thereby dismissing the request and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; The failure to apply a pecuniary penalty increase for continued commission of crimes does not constitute a ground for cassation when the omission does not affect the essential outcome of the trial.

Parole chiave

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lack of interest pecuniary penalty increase continued commission of crimes cassation inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende Article 73 DPR 309 traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28064/23 Iaccarino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28064/23 Iaccarino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO CHRISTIAN nato a SOVERATO il 23/02/1991 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28064/23 Iaccarino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, rappresentando la mancata applicazione dell'aumento di pena pecuniaria in relazione alla ritenuta continuazione con il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit. e che detto motivo è inammissibile per carenza di interesse;

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/