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Ordinanza — n. 51001/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific arguments on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Article 337 of the Penal Code, arguing against the application of the rule of continuation. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific arguments and failing to engage with the evidence presented by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific arguments; mere complaints or assertions without engaging with the evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility mere complaints rule of continuation Article 337 Penal Code Court of Cassation reiterazione di reati penali reato continuato continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIMANE SECK AMPA nato il 08/06/1974 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28059/23 ELIMANE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive;

Ritenuto che l'ulteriore doglianza, relativa al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso