Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Berro Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a crime under Article 341-bis of the Penal Code, arguing for alternative evidence evaluation and non-prosecution. The court rejected these claims as they were either fact-specific without legal merit, overly generic, or merely repetitive of arguments already properly dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds lacking specific factual arguments or if it merely reproduces points already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRO SIMONE nato a BORDIGHERA il 07/11/1985 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28046/23 BERRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla presenza di più persone, attengono al fatto e sono incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de