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Ordinanza — n. 50997/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50997/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic defect in reasoning. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime of theft without providing specific legal or factual arguments. The court ruled that such vague criticisms are prohibited in proceedings of legality, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal in proceedings of legality is inadmissible if the grounds are formulated in a wholly generic manner, failing to explicitly state the legal reasons or factual data supporting the criticism.

Parole chiave

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proceedings of legality inadmissibility of appeal generic grounds defect in reasoning Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
27998/23 Cusato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSATO PAOLO nato a CROTONE il 09/07/1989 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27998/23 Cusato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo all'asserito vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo dei tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12