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Ordinanza — n. 50994/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and improper review of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize personal use of drugs and denied a fine instead of imprisonment, but the Court found these grounds lacked specificity. The Court ruled that the lower court had already adequately examined these factual issues with correct legal reasoning, making them unsuitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals for cassation are inadmissible when the alleged defects concern factual assessments already fully examined by lower courts with correct legal reasoning, or when the grounds lack the necessary specificity to challenge the judgment's logic.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds factual review limitation drug possession personal use substitution of penalty fine Italian criminal procedure logical coherence requirement recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
27951/23 TARHOUNI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARHOUNI MAHREZ nato il 15/05/1986 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 27951/23 TARHOUNI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 5 ottobre 2023 con la quale si ribadiscono entrambe le doglianze proposte; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 4);

Ritenuto inoltre che la censura relativa alla denegata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali hanno dato atto della assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne e quindi del giudizio prognostico sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec