Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50993/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of legal grounds for mitigation and insufficient specificity on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50993/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for statutory mitigation under Article 385 and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found these grounds unsupported at the stage of legal review. The Court emphasized that complex factual assessments regarding the nature of the theft and recidivism must be left to the lower courts, which had already provided sufficient reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133, comma 1, cod. pen.: The Supreme Court cannot recognize statutory mitigation or non-punishment grounds absent clear legal basis, as complex factual evaluations regarding the specific conduct and damage must be reserved for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
statutory mitigation non-punishment grounds recidivism assessment legal review limits theft conviction appeal recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, comma 4, cod. pen.
27932/23 Lo Bello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 385 cod. pen
27932/23 Lo Bello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - relativo all'attenuante di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BELLO FABIO nato a SIRACUSA il 10/12/1978 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27932/23 Lo Bello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - relativo all'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato le modalità dell'allontanamento; che l'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d