Ordinanza — n. 50992/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS FRANCESCO nato a IRGOLI il 30/01/1983 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 2792g/23 FLORIS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori (v. pagg. 16-20);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 80 d.P.R. 309/90, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 50992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 2792g/23 FLORIS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori (v. pagg. 16-20);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS FRANCESCO nato a IRGOLI il 30/01/1983 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 2792g/23 FLORIS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori (v. pagg. 16-20);
Ritenuto, quanto all'altro motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, oltre alla gravità della condotta, all'intensità del dolo e alla assenza di ogni resipiscenza, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec