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Ordinanza — n. 50991/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for lack of reasoning and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50991/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Randazzo, Salis, and Collodoro inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly evaluate evidence, ignored specific legal facts, and applied incorrect sentencing guidelines. The court rejected these claims, stating that the appellate court had already thoroughly examined the evidence and provided a logical, legally sound justification for its decisions regarding responsibility and punishment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals alleging lack of reasoning or violation of law are inadmissible when the lower court's decision is based on sufficient evidence, contains no logical gaps, and adequately addresses the defendant's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning violation of law sentencing errors Corte di Cassazione circostanza attenuante partecipazione al reato scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
27842/23 RANDAZZO -l- 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 114 cod. pen.
22 e 24); Ritenuto che il motivo di Salis, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., non si confronta con la puntuale motivazione della Corte che ha rappresentato come il contributo del ricorrente si fosse rivelato "stabile ed essenziale";
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto infine che i motivi di ricorso di Randazzo e Collodoro con cui si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (Randazzo) e di quella di cui alll'art. 62 n.
art. 114 cod. pen
22 e 24); Ritenuto che il motivo di Salis, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., non si confronta con la puntuale motivazione della Corte che ha rappresentato come il contributo del ricorrente si fosse rivelato "stabile ed essenziale";
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RANDAZZO GIOVANNI nato a VITTORIA il 01/09/1994 SALIS FRANCESCO nato a ADRANO il 08/02/1976 COLLODORO GABRIELE nato a COMISO il 10/05/1993 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 27842/23 RANDAZZO -l- 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso di Salis e Randazzo, con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attengono a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 13 -19 e 19-22);

Ritenuto che i motivi di ricorso di Salis e Collodoro, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulati in termini del tutto generici, sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 22 e 24); Ritenuto che il motivo di Salis, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., non si confronta con la puntuale motivazione della Corte che ha rappresentato come il contributo del ricorrente si fosse rivelato "stabile ed essenziale";

Ritenuto infine che i motivi di ricorso di Randazzo e Collodoro con cui si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (Randazzo) e di quella di cui alll'art. 62 n. 4 cod. pen. (Collodoro) sono manifestamente infondati dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica continuazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C