Italian Court dismisses appeal on criminal sentence as punishment reasoning is sufficient and logical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Lauro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the single ground of complaint regarding the punitive treatment manifestly unfounded because the sentencing reasoning was sufficient and logical. Specifically, the court noted that the base sentence was properly determined despite acquittal on a second charge, and recidivism was correctly applied due to the crime's expression of greater culpability and social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal against a criminal sentence is inadmissible if the complaint regarding the punitive treatment is manifestly unfounded, as the reasoning is sufficient, logical, and adequately examines the defense arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAURO BRUNO nato a BARI il 11/12/1986 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 27770/23 Di LAURO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia quanto alla determinazione della pena base per il reato di cui al capo 1) - essendo intervenuta assoluzione per il reato di cui al capo 2) - sia per quanto riguarda la recidiva, essendo stato il reato ritenuto espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il