Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and violation of autosufficiency principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's argument regarding the lack of residence in Italy was deemed a mere reproduction of issues already adequately examined and rejected by the appellate court. Furthermore, the new claim regarding a missing ruling on a request submitted in memory violated the principle of autosufficiency, as it failed to include the request within the appeal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already decided by the court of first instance or violates the principle of autosufficiency by introducing new claims without proper integration into the appeal document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABAN ALEXANDRU nato il 05/02/2000 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alexandru Baban ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento proposto in ricorso sulla inesistenza di residenza in Italia è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, restando una mera questione di valutazione delle prove la circostanza che l'imputato fosse radicato o meno anagraficamente nel Comune indicato nella motivazione della sentenza di appello, mentre l'argomento introdotto nella parte finale del ricorso sul vizio di motivazione per mancata pronuncia su una richiesta formulata in memoria è introdotto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che avrebbe imposto di allegare al ricorso, o trascrivere in esso integralmente, la richiesta la cui mancata valutazione vizierebbe il percorso logico della decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2