Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50988/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive measure for drug trafficking and irregular immigration status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Idajet Saliaj inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued that the lower court failed to disapply a mandatory travel ban despite his irregular status and lack of resources, and questioned the assessment of mitigating circumstances. The court rejected these claims as factually groundless and repetitive, upholding the preventive measure based on his criminal history and social danger.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 530 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. proc. pen.: Appeals against preventive measures are inadmissible if they merely reiterate facts already evaluated without logical flaws or legal vices, constituting mere complaints on points of fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measure drug trafficking irregular immigration inadmissible appeal social danger assessment allegazioni di persecuzione contraddittorie inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento cittadini stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. proc. pen.
e vizio di motivazione, rilevando che la Corte di appello di L'Aquila non ha disapplicato il foglio di via obbligatorio pure in presenza di una serie di criticità, e, col secondo motivo, violazione dell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 530 cod. proc. pen
art. 133 cod. proc. pen
e vizio di motivazione, rilevando che la Corte di appello di L'Aquila non ha disapplicato il foglio di via obbligatorio pure in presenza di una serie di criticità, e, col secondo motivo, violazione dell'art. 133 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
e vizio di motivazione in ordine all'esame specifico di motivo di gravame sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIAJ IDAJET nato il 27/09/1989 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Idajet Saliaj - nel quale il difensore lamenta, col primo motivo, violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rilevando che la Corte di appello di L'Aquila non ha disapplicato il foglio di via obbligatorio pure in presenza di una serie di criticità, e, col secondo motivo, violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'esame specifico di motivo di gravame sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla suddetta Corte nella sentenza impugnata. In essa si evidenzia che: - nel provvedimento emesso nei confronti dell'odierno imputato il Questore ebbe ad indicare compiutamente le ragioni dell'applicazione della misura di prevenzione, richiamando a tal fine le segnalazioni delle forze dell'ordine che lo riguardavano, per reati di varia natura, ivi compreso il traffico di stupefacenti, e ritenendo, in modo niente affatto illogico, che tali emergenze, unite alla constatata assenza di alcuna risorsa lavorativa da parte del prevenuto, alla sua condizione di extracomunitario irregolare e al difetto di validi riferimenti socio-familiari di supporto, giustificassero un giudizio di pericolosità sociale del medesimo; - deve, pertanto, escludersi l'illegittimità del provvedimento e l'eventualità di una sua disapplicazione; - quanto alla necessità che l'ordine del Questore venisse tradotto dall'Italiano, la censura di appello non si confronta con la motivazione di primo grado, nella quale risultano logicamente indicate le evidenze indiziarie che inducono a ritenere con certezza che il prevenuto, già alla data della notifica del decreto e comunque, a quella della compiuta infrazione, fosse in grado di intendere correttamente l'italiano; - non può considerarsi di particolare tenuità l'infrazione per la quale si procede, in considerazione della distanza non trascurabile tra il luogo di residenza del prevenuto ed il comune di Avezzano e dell'assoluta oscurità dei motivi del constatato spostamento; - sebbene il fatto non possa essere considerato alla stregua di una mera "bagatella", la pena va ridotta nella misura di mesi uno di arresto.

Tale motivazione è, altresì, integrata da quella della sentenza di primo grado che, quanto alla dosimetria della pena, fa leva sulla pericolosità dell'imputato, che, gravato da vari precedenti penali, anche recenti, con il suo comportamento ha comunque dimostrato una personalità non incline a rispettare le prescrizioni dell'Autorità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il