Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and fail to address continuity of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Romani's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Romani challenged a lower court decision regarding his criminal liability and sentencing, arguing for a renewal of the danger assessment and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive of previously dismissed arguments and noted that the third argument incorrectly ignored established case law confirming the continuity between the 1956 statute and the 2011 decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, or when they fail to account for binding precedent establishing the continuity of legal norms between different statutes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANI VINCENZO nato a ROMA il 22/12/1953 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Romani ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 1 della sentenza d'appello in ordine alla necessità o meno della rinnovazione del giudizio di pericolosità, pag. 2 della sentenza in punto di concessione delle attenuanti generiche), mentre l'argomento proposto nel terzo motivo non tiene conto della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che sussista continuità normativa tra la fattispecie dell'art. 9 I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e quella dell'art. 75 d.
Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, Sentenza n. 27022 del 27/03/2012, Cozzella, Rv. 253410); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2