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Ordinanza — n. 50984/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper invocation of Article 129 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by El Mghili Hayat inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a declaration under Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding a defect in reasoning concerning criminal liability. The court rejected this claim because the first-instance judgment resulted in a sentence, and the appeal focused solely on the punitive treatment rather than criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the first-instance judgment imposes a sentence and the appeal concerns only the punitive aspect, as Article 129 applies exclusively to cases where criminal liability is excluded.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Article 129 application Appeal inadmissibility Punitive treatment Criminal liability exclusion Court costs award Fine payment order abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MGHILI HAYAT nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di El Mghili Hayat - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, relativamente all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. - in quanto manifestamente infondate. Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado e di un appello solo sul trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.