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Ordinanza — n. 50983/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence for assault on mayor, citing lack of legal grounds and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Santo Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence based on recidivism exclusions, but the court found his claims to be generic factual complaints rather than legal violations. The court upheld the lower court's decision, emphasizing the objective gravity of the assault on a municipal official and the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentences for assault on public officials are inadmissible if they consist merely of generic factual complaints lacking legal foundation, as the lower court's reasoning regarding the offender's subjective and objective elements remains sound.

Parole chiave

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assault on public official inadmissible appeal recidivism exclusion criminal history municipal representative procedural costs factual complaints reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SANTO nato a CASORIA il 14/08/1959 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Santo Esposito - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. e, quindi, con riguardo al trattamento sanzionatorio su cui secondo la difesa avrebbe inciso l'esclusione della recidiva — sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto, peraltro generiche.

E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che sottolinea la gravità oggettiva del fatto contestato e la sussistenza di plurimi fattori di carattere oggettivo che depongono in tal senso, tra cui la reiterazione di analoghe condotte da parte dell'imputato, che in svariate precedenti occasioni si era recato alla Casa comunale per esigere dal Sindaco con toni aggressivi e minacciosi un posto di lavoro, il contesto di consumazione del fatto (all'interno di detta Casa e alla presenza di una guardia giurata e dell'autista del sindaco), la repentinità dell'aggressione, l'entità della violenza esternatasi in un colpo al viso, l'idoneità costrittiva delle minacce, la finalizzazione della violenza ad una pretesa priva di legittimazione, lo stato di intimidazione e paura per la propria incolumità ingenerato dalla persona offesa.

Ed evidenzia che a tali elementi si aggiungono, sul piano soggettivo, l'elevata capacità delinquenziale dell'imputato, gravato da precedenti penali anche di rilievo, ancorché risalenti nel tempo, la totale assenza di segni di revisione critica delle condotte criminose e in generale di elementi comprovanti un'effettiva inversione dello stile di vita, la fama criminale acquisita a livello locale, l'assenza di occupazione lavorativa e di fonti lecite di sostentamento economico; e che l'atteggiamento complessivo del prevenuto nell'episodio assume i connotati propri di una spregiudicata e provocatoria estrinsecazione di forza criminale rivolta contro un rappresentante delle istituzioni, nella specie il Sindaco di Casoria per costringerlo al compimento di un atto del suo ufficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novemb