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Ordinanza — n. 50981/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding conditional release, citing lack of critical revision and inability to compensate victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Domenico Puglia's appeal against the Ancona supervision tribunal inadmissible. Puglia argued that the tribunal erred by valuing his refusal to compensate victims as a lack of critical revision under Article 47 of the Execution Order. The court rejected this, noting the refusal to pay damages for fraud crimes proved his lack of remorse and justified denying full conditional release in favor of semi-liberty.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; The tribunal may legitimately assess a convicted person's unjustified inability to compensate the victim when evaluating the critical revision required for conditional release, without such compensation being a mandatory prerequisite for the benefit.

Parole chiave

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conditional release critical revision victim compensation supervision tribunal inadmissible appeal fraudulent bankruptcy semi-liberty inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele
pen., lamentando la valorizzazione, da parte del provvedimento impugnato, ai fini della revisione critica, della mancanza di volontà a risarcire i danni — perché, oltre che manifestamente infondate (si veda Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIA DOMENICO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 28/09/1970 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Domenico Puglia - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., lamentando la valorizzazione, da parte del provvedimento impugnato, ai fini della revisione critica, della mancanza di volontà a risarcire i danni — perché, oltre che manifestamente infondate (si veda Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226, secondo cui, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto), costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, che evidenzia come la dichiarazione di non essere disposto a risarcire i danni causati con le condotte di bancarotta fraudolenta (per oltre due milioni di euro), con affermazioni che evidenziano la mancata assunzione di responsabilità, dimostri che il condannato non ha maturato alcuna revisione critica in ordine ai delitti commessi e che, pertanto, non è meritevole del beneficio più ampio dell'affidamento, ma piuttosto di quello della semilibertà.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre