Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely re-evaluated facts without introducing logical illogicity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Franco Battistutti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Battistutti argued that the lower tribunal failed to critically review his drug dependency and lack of cooperation, but the court found these arguments merely re-evaluated existing facts without challenging the tribunal's logical reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not introduce any element of illogicity into the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the arguments merely re-evaluate the facts or apply different criteria to the same facts without introducing an element of illogicity into the reasoning of the lower court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUTTI FRANCO nato a CASTELFRANCO VENETO il 21/09/1968 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Franco Battistutti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti spesi nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si limitano a valutare in modo diverso le risultanze dell'istruttoria svolta davanti al Tribunale di sorveglianza in punto di esistenza di un principio di revisione critica e di collaborazione del condannato con le istituzioni per la rimozione di un fattore, quale quello della dipendenza da stupefacenti, potenzialmente criminogeno, senza introdurre elementi di illogicità nel percorso logico svolto dal Tribunale nella ordinanza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023