Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary intent and procedural inconsistencies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ndiaye Abo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the execution order's refusal to recognize a unitary intent for multiple crimes, but the Court found his arguments manifestly unfounded. Specifically, the two-year gap between the first crime and the alleged subsequent ones logically precludes a finding of unitary intent, and the appellant's cited evidence was procedurally irrelevant as it concerned a different crime from the first group.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the temporal distance between crimes logically negates the existence of a unitary intent, and when cited supporting documents refer to facts outside the scope of the contested execution order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE ABO nato il 05/08/1979 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ndiaye Abo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, per ciò che riguarda le sentenze del primo gruppo indicato nell'ordinanza impugnata, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la ampia distanza temporale di circa due anni tra il primo reato e quello che si chiede di riunire in continuazione rende non illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto tale dato temporale preclusivo al riconoscimento della esistenza di una volizione unitaria; per ciò che riguarda le sentenze del secondo gruppo, l'argomento proposto nel ricorso non è specifico rispetto al percorso logico dell'ordinanza impugnata, sia perchè il ricorso parla di fatti commessi lo stesso giorno ma l'ordinanza impugnata evidenzia che essi sono stati commessi il 5 ottobre 2019 ed il 6 dicembre 2019, quindi a distanza di circa due mesi, sia perché il ricorso produce quale elemento a sostegno delle proprie argomentazioni una sentenza del giudice di primo grado da cui si evincerebbe che uno dei due fatti è stato commesso in modo diverso da come descritto nell'ordinanza impugnata, ma tale sentenza è relativa ad un reato commesso il 26 marzo 2014, ovvero ad uno dei reati che fanno parte del primo gruppo di reati oggetto dell'ordinanza, e non del secondo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i