Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest when GUP corrects decree de plano.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Antonio Fratianni inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Fratianni challenged a preliminary ruling by the Rome Judge of Preliminary Inquiry that corrected a prior decree de plano to modify the competent judge. The court rejected the appeal because the applicant failed to demonstrate any practical advantage from annulling the correction, rendering the appeal devoid of interest under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 36, para. 2, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal filed by an accused against a preliminary ruling correcting a decree de plano is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a practical advantage from the annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATIANNI ANTONIO nato a FOGGIA il 28/11/1966 avverso il provvedimento del 18/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Fratianni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 22610 del 28/01/2010, Marano, Rv. 247470:
è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura "de plano" il decreto che dispone il giudizio, nella specie, per modificare il giudice competente, in difetto di qualsiasi indicazione da parte del ricorrente del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre