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Ordinanza — n. 50975/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity, violation of self-sufficiency, and precluded evidentiary review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments failed because the first claim lacked specific grounds regarding the entrusted person's conduct, the second violated the principle of self-sufficiency by citing an unattached act, and the third sought a precluded evidentiary review. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for admissibility in a court of last resort.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for the challenged decision, violates the principle of self-sufficiency by relying on unattached evidence, or attempts to re-evaluate facts and evidence which are precluded to the court of last resort.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility lack of specific grounds principle of self-sufficiency precluded evidentiary review procedural costs and fine censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo
Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti
Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale
265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATANGELO PAOLO nato a AGNONE il 02/05/1990 avverso l'ordinanza del 08/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Paolo Tatangelo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che sostiene che la condotta dell'affidato sia stata appena tratteggiata con ciò non confrontandosi con il percorso logico dell'ordinanza impugnata che alla condotta tenuta dall'affidato in costanza di affidamento dedica trentuno righe, il secondo motivo è introdotto in violazione del principio di autosufficienza, perché contesta il vizio di motivazione sulla base di un atto che non allega al ricorso né trascrive in esso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale, rv. 256723), ed il terzo motivo introduce una questione relativa all'esistenza o meno di sufficienti prove in ordine al fatto storico che ha determinato la decisione di revoca, valutazione delle prove che è preclusa al giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembr