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Ordinanza — n. 50974/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying alternative measures due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court rejected requests for alternative measures like probation or home detention based on the appellant's irregular immigration status, prior criminal record, and failure to report on his living conditions. The appellate court found the appellant's complaints regarding the lack of alternative measures to be mere factual grievances rather than specific legal arguments, thus upholding the original decision.

Regesto Legislator

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Artt. 47 e 47 ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); The Court of Cassation holds that appeals against surveillance court decisions denying alternative measures must be based on specific legal grounds, and mere complaints about the absence of such measures or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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alternative measures surveillance court inadmissible appeal immigration status procedural costs attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHALIL AZZ EDDINE (CUI 03KVDNF) nato il 05/07/1991 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di El Khalil Azz Eddine - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) — oltre a non essere consentite, in quanto costituite da mere doglianze di fatto e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare le richieste, fa riferimento all'informativa della Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, da cui si ricava che il soggetto è irregolare sul territorio, poiché destinatario del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso nell'aprile del 2019, nonché all'informativa dei Carabinieri di Guardavalle, che riferisce, altresì, di denunce per ricettazione, furto, lesioni aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, fatti commessi tra il 2006 e il 2019. Facendo leva sui precedenti penali, sui reati in cumulo e sulle informazioni provenienti dai Carabinieri di Guardavalle, il Tribunale esclude la concedibilità dell'affidamento in prova, anche tenendo in considerazione la circostanza che il condannato non è mai comparso per riferire in merito al suo modus vivendi; e con riguardo alla misura della detenzione domiciliare, osserva che, lungi dall'essere sufficiente un domicilio idoneo, non è possibile formulare un giudizio di affidabilità del ricorrente e che, sulla base delle circostanze sopra menzionate, sussiste il rischio che il condannato commetta altri reati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 20