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Ordinanza — n. 50973/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention measures due to procedural defects and factual disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected alternative detention measures based on the defendant's violation of restrictions, escape from home detention, denial of violence, and drug issues. The appellate court found the arguments insufficient to warrant a new evaluation of the evidence or the risk of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against surveillance court orders are inadmissible if they merely express factual grievances or request a re-evaluation of evidence sources, as such matters fall outside the scope of the appellate review.

Parole chiave

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surveillance court appeal inadmissible procedural defect alternative detention measures violation of restrictions court costs and fine reati contro la famiglia espulsione di familiari domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONIANNI FRANCESCO nato a COSENZA il 08/09/1989 avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Francesco Iaconianni — nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla valutazione degli atti e alla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva per la concessione di una misura alternativa alla detenzione — oltre a non essere consentite in quanto si risolvono in doglianze di fatto e sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea a questa sede, sono aspecifiche.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Genova nel rigettare la richiesta di misure alternative alla detenzione, fa leva sulle gravi violazioni degli obblighi imposti dal regime cautelare da parte del condannato (il quale ha contravvenuto nell'agosto 2022 al divieto di avvicinamento all'abitazione familiare in seguito all'aggressione nei confronti dell'ex compagna nel luglio 2022 ed è evaso dal domicilio nel gennaio 2023 quando si trovava agli arresti domiciliari), sulla mancanza di revisione critica nei confronti del reato commesso, avendo il suddetto negato più volte di aver assunto atteggiamenti violenti nei confronti della ex compagna, sul mancato approfondimento dei reali rapporti intercorrenti con quest'ultima (che non riusciva ad essere sentita a tale riguardo dai funzionari del servizio territoriale), sulle conclamate problematiche tossicomaniche del reo, per di più negate da quest'ultimo, e sulla mancanza di documentazione relativa alla sussistenza di concrete opportunità lavorative e/o risocializzanti.

Inoltre, dall'ordinanza impugnata emerge come, per tali ragioni, la collocazione del condannato presso il domicilio dei genitori, situato in zona limitrofa a quella dell'abitazione della persona offesa, risulti del tutto inadeguata rispetto alla prevenzione dal rischio di recidiva, trattandosi per di più del domicilio dal quale il condannato risulta essere già evaso in precedenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si limita a confutare la violazione del divieto di avvicinamento, l'evasione dagli arresti domiciliari e ad insistere su un buon rapporto del condannato con la persona offesa - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novemb