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Ordinanza — n. 50972/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary intent in mafia-related crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that two murders committed by the same individual should be treated as a continuous crime based on their temporal proximity and similarity. The Court rejected this, citing established precedent that requires concrete indicators of premeditation, such as the planning of subsequent crimes at the time of the first offense, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuity requires a thorough verification of concrete indicators of unitary intent, including the planning of subsequent offenses at the time of the first crime, and is not satisfied merely by temporal proximity or homogeneity of acts.

Parole chiave

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criminal continuity unitary intent mafia crimes premeditation cassation inadmissibility assassinio qualificato omicidio su richiesta della vittima istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO NUNZIO ( CUI 00 B7DEK ) nato a NAPOLI il 16/08/1977 avverso l'ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nunzio De Martino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, in presenza di causali estemporanee, la omogeneità dei titoli di reato e la limitata lontananza temporale dei reati oggetto dell'istanza non è sufficiente ad individuare una volizione unitaria alla base degli stessi (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), principio di diritto di cui ha fatto applicazione il giudice del merito nel momento in cui ha rilevato che, con riferimento all'omicidio Sorrentino del 18 maggio 1998, il ricorrente eseguì il crimine immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine del capoclan, talchè in modo non illogico è stato ritenuto nella ordinanza impugnata che alla data del precedente omicidio del 13 febbraio 1998 esso non potesse essere stato programmato neanche nelle sue linee essenziali;

Rilevato, per-tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 nov