Court dismisses appeal against revocation of home detention due to mere factual complaints and incompatibility with medical treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints reiterating arguments already examined by the Tribunal of Surveillance. The Tribunal revoked home detention due to the convicted person's aggressive conduct against medical staff and unjustified refusal of antibiotic therapy, violating Article 47-ter, paragraph 6 of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ter, comma 6, Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against revocation of home detention based on mere factual complaints or arguments already adjudicated are inadmissible, and the appellant bears procedural costs and fines.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSCHI STEFANO nato a ROMA il 07/09/1970 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure mosse da Stefano Foschi all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare (relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione), non sono ammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro reiterative di profili di censura già vagliati da detto Tribunale nel provvedimento impugnato.
In esso, invero, nel disporre la revoca della detenzione domiciliare concessa, si fa leva sulle condotte aggressive del condannato nei confronti di tutto il personale sanitario, tra cui in ultimo la condotta perpetrata il 29 maggio 2023, consistita nel colpire con una stampella un infermiere al volto procurandogli traumi contusivi, evidenziandosi conformemente al disposto dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., l'incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura, anche per l'ingiustificato e grave rifiuto della terapia antibiotica.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si limita a confutare le suddette argomentazioni, riconducendo l'aggressione in ultimo evidenziata a un comportamento provocatorio dell'infermiere, e il rifiuto della terapia antibiotica ad un'esigenza di salute - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.