Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to link statutory mitigation to sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Vito Lafleur inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. Lafleur argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his arguments did not logically connect to the judge's reasoning on liability. Consequently, the appeal was rejected, and Lafleur was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: The cassation appeal must contain specific grounds that logically confront the lower court's reasoning; generic arguments or failed attempts to link statutory mitigations to the specific path of the judge's liability assessment render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR VITO nato a NIZZA MONFERRATO il 14/04/1985 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vito Lafleur ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico attraverso cui il giudice del merito è pervenuto al giudizio di responsabilità, mentre quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., al contrario di quanto sostenuto in ricorso, essa non è conseguente al riconoscimento dell'attenuante speciale della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, Sentenza n. 51261 del 07/03/2017, PG in proc.
Zarri, Rv. 271262); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202