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Ordinanza — n. 50966/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of sufficient grounds and merit contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50966/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Passalacqua inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal violated the principle of self-sufficiency because it referenced an unattached procedural act without full transcription, while the second ground improperly introduced a substantive contestation on current danger based on past crimes. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the underlying supervision order.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it violates the principle of self-sufficiency by citing unattached acts or improperly introduces a substantive contestation on the facts.

Parole chiave

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principle of self-sufficiency inadmissible appeal substantive merit contestation procedural act attachment current danger assessment Court of Cassation procedural costs censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo
Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti
Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale
265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv.
Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo
278174), dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri
282146), dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTO nato a CARINI il 20/12/1995 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Roberto Passalacqua ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è introdotto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che censura un passaggio logico della motivazione mediante il richiamo ad un atto del procedimento che però non allega né trascrive (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723), se non per due frasi che riporta tra virgolette, impedendo quindi alla corte di legittimità di poterne valutare il contenuto nel suo complesso, mentre il secondo motivo introduce una contestazione di merito sul giudizio di pericolosità attuale del condannato, che in modo non illogico è stato desunto nella ordinanza impugnata dalla gravità dei reati commessi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novemb