Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints regarding probation measure evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Guglielmo Crisafulli's appeal against the Catania Supervision Tribunal inadmissible. Crisafulli argued the tribunal failed to recognize an alternative measure under Article 47 of the 1975 Ordinance by misjudging his post-crime behavior. The court ruled these were mere factual complaints reiterating arguments already rejected by the lower tribunal based on the defendant's criminal history and lack of family support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen. 1975; Art. 616 c.p.p.: Appeals containing only factual complaints or reiterating arguments already decided by the lower court are inadmissible as they do not raise new legal issues.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI GUGLIELMO nato a CATANIA il 03/07/1980 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Guglielmo Crisafulli - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per non aver il Tribunale di sorveglianza correttamente valutato il comportamento del reo successivamente alla commissione dei reati - costituiscono mere doglianze in punto di fatto.
Rilevato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Catania nel provvedimento impugnato. Invero, in esso si fa leva sui numerosi precedenti penali del reo, soprattutto per reati contro il patrimonio (rapine tentate e consumate, furto ed altro), e sulla relazione dell'Uepe da cui si evince la mancanza di validi riferimenti familiari, il disturbo depressivo e di ansia reattiva da cui Crisafulli è affetto e lo svolgimento da parte del medesimo di lavoro solo saltuario come giardiniere o collaboratore di venditore ambulante, tali da non giustificare una prognosi favorevole sull'efficacia dell'affidamento ai fini rieducativi e favorirne il reinserimento sociale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.