Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50961/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding premature release, citing unproven misconduct and pending criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Battaglia's appeal against the rejection of his early release inadmissible. Battaglia argued that the tribunal's assessment of his conduct during pending criminal proceedings violated the law, while the opposing party contended that his association with criminal groups and drug possession demonstrated a lack of reintegration. The court rejected these claims by affirming that pending criminal facts are relevant to the rehabilitation evaluation if they show incompatibility with the prison regime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the court correctly applies the principle that pending criminal proceedings may be evaluated in supervision proceedings if the facts demonstrate an attitude incompatible with the inmate's reintegration.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release supervision pending criminal proceedings rehabilitation assessment inadmissible appeal prison misconduct riabilitazione recidiva nell'infrazione liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
276498) - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
276498) - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA MARCO nato a CATANIA il 01/03/1969 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Marco Battaglia, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in riferimento al periodo presofferto espiato dal 27.01.2017 al 27.01.2018 e dal 5.06.2018 al 5.12.2019, sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania, rileva che: - un fatto sintomatico di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, necessaria per il suddetto beneficio penitenziario, può riverberarsi sulla valutazione dei semestri anteriori; - a Battaglia sono stati contestati reati associativi e di possesso e detenzione di sostanze stupefacenti dal 2009 al 2020, a fronte dei quali scema una formale condotta regolare; - a nulla rilevano le censure della difesa secondo cui si tratta di processi ancora non definiti. Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si contestano tali argomentazioni, insistendo sulla regolarità della condotta tenuta in regime carcerario, e non ci si confronta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498) - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 20