Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges merit-based assessment of dangerousness rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in its discretionary assessment of the defendant's current dangerousness and the relevance of his confession versus cooperation. The court ruled that such merit-based evaluations fall outside the narrow scope of legal error review permitted in cassation proceedings for differentiated detention regimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: In proceedings for the extension of differentiated detention regimes, cassation appeals are limited to violations of law and cannot challenge the merit-based assessment of the subject's current dangerousness or the weighing of mitigating factors.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CESARE nato a NAPOLI il 22/10/1969 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cesare Pagano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Francesco Lojacono, insiste per l'assegnazione del ricorso ad una sezione ordinaria, evidenziando gli argomenti giuridici a sostegno del ricorso;
Preso visione della comunicazione pervenuta attraverso l'amministrazione penitenziaria con cui il condannato nomina come nuovo difensore l'avv. Antonella Masci revocando le precedenti nomine; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale sulla pericolosità attuale del condannato, sulla persistente esistenza del gruppo criminale di cui questi era esponente apicale, sulla capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, e, come si osserva in memoria, sulla rilevanza, ai fini del provvedimento impugnato della scelta confessoria, anziché della collaborazione con la giustizia, il cui ponderato apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 nov