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Ordinanza — n. 50958/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding remote hearings due to lack of impossibility or extreme difficulty in face-to-face meetings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Birra's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Both arguments were rejected as manifestly unfounded because they contradicted established case law requiring a proven impossibility or extreme difficulty to hold in-person hearings for remote sessions to be admitted. The court emphasized that assessing the gravity of the family situation described in the request is a matter of substantive judgment, not reviewable at the level of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Remote hearings are admissible only when there is a situation of impossibility or, at least, of extreme difficulty in conducting them in person; the assessment of the gravity of the family circumstances is a matter of substantive judgment, not reviewable at the level of legality.

Parole chiave

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remote hearings admissibility impossibility face-to-face extreme difficulty requirement substantive judgment review cassation inadmissibility rigore per motivi familiari ricongiungimento familiare differito diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRRA GIOVANNI nato a ERCOLANO il 12/07/1963 avverso l'ordinanza del 30/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Birra ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità sulla necessità che sussista una situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza perché sia ammesso il colloquio a distanza (Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221), mentre la valutazione sulla gravità o meno della situazione familiare prospettata nell'istanza resta una questione di merito non valutabile in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023