Cassation appeal dismissed for inadmissibility as cumulative evaluation of violations is legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Oussama Esbaa inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the cumulative evaluation of his disciplinary violations during the execution of a surveillance measure, but the court found this approach logically sound and necessary for a comprehensive assessment of reliability. Consequently, the court rejected the claim that the reasoning was contradictory, affirming that the lower tribunal correctly evaluated the overall conduct rather than isolating specific incidents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.s.; The appeal is inadmissible when the challenged order's cumulative evaluation of violations during the execution of a surveillance measure constitutes a legally sound and necessary comprehensive judgment on the convict's reliability, rather than an arbitrary fragmentation of facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSBAA OUSSAMA nato il 02/03/1994 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Oussama Esbaa ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia valutato cumulativamente gli episodi di violazione attribuiti al condannato durante l'esecuzione della misura, ivi comprese le violazioni precedenti all'ultima, già sanzionate con una mera diffida o con la eliminazione della facoltà di assentarsi dal domicilio in alcuni orari, perché il tipo di decisone cui era chiamato il Tribunale di sorveglianza deve contenere proprio non una valutazione frazionata degli episodi, ma un giudizio complessivo sulla affidabilità o meno del condannato; non emerge, inoltre, dal testo del provvedimento impugnato la contraddittorietà della motivazione dedotta in ricorso, perché l'ordinanza si limita a dar conto della spiegazione data dall'interessato di non aver sentito il citofono quando non è stato rinvenuto nell'abitazione in occasione di un controllo, per concludere, con argomento congruente sul piano logico, nel senso che si tratti in ogni caso di comportamento che dimostra la scarsa diligenza del condannato nel rispetto delle prescrizioni della misura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre