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Ordinanza — n. 50956/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for lack of standing due to unqualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50956/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant was represented by a defense lawyer not authorized to practice before higher courts. Although the appeal was improperly filed as an appeal rather than a direct cassation, the court held that the principle of conservation of the means of appeal cannot override formal standing requirements. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed by a defense lawyer not authorized to practice before higher courts is inadmissible de plano, as the conservation of the means of appeal cannot derogate from formal standing requirements.

Parole chiave

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inadmissibility de plano lack of standing unqualified defense lawyer cassation appeal procedural costs contenzioso dell'assicurazione invalidità impugnazione di decisioni amministrative inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 186, Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI EMANUELE nato a TRIESTE il 10/12/1975 avverso la sentenza del 07/02/2020 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle -—arEiT-1, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Trieste indicata in epigrafe, nell'interesse di Emanuele Benedetti è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.